Art. 70
In vigore dal 13 lug 2009
1. Il prospetto precisa le categorie di beni nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se operazioni in strumenti finanziari derivati sono autorizzate, nel qual caso precisa in modo ben visibile se tali operazioni possono essere effettuate a scopo di copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio.
2. Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di beni di cui all’ diversa dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario o quando un OICVM riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell’, il suo prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono una menzione ben visibile che richiami l’attenzione sulla politica di investimento.
3. Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un’elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, le comunicazioni di marketing contengono un riferimento ben visibile a detta caratteristica.
4. Su richiesta di un investitore la società di gestione fornisce anche ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio dell’OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all’evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di strumenti finanziari.
Storico versioni
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