Art. 68
In vigore dal 13 lug 2009
1. La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue:
a)
un prospetto;
b)
una relazione annuale per ogni esercizio; e
c)
una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.
2. Le relazioni annuali e semestrali vengono pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:
a)
quattro mesi per la relazione annuale; o
b)
due mesi per la relazione semestrale.
Storico versioni
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