Art. 65
In vigore dal 13 lug 2009
1. L’OICVM feeder controlla efficacemente l’attività dell’OICVM master. A tale scopo, l’OICVM feeder può basarsi su informazioni e documenti ricevuti dall’OICVM master o, laddove applicabile, dalla sua società di gestione, dal suo depositario e dal suo revisore, tranne il caso in cui vi siano motivi di dubitare della loro accuratezza.
2. Quando, in relazione a un investimento in quote di un OICVM master, l’OICVM feeder, la società di gestione dell’OICVM feeder o ogni altro soggetto che agisca in nome dell’OICVM feeder o della sua società di gestione riceva un compenso di distribuzione, una commissione o qualunque altro compenso economico, tali voci vengono iscritte nel patrimonio dell’OICVM feeder.
Storico versioni
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