Art. 66

In vigore dal 13 lug 2009
1.   L’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità di ogni OICVM feeder che investe in sue quote. Qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder siano stabiliti in Stati membri diversi, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master informano immediatamente dell’investimento le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder. 2.   L’OICVM master non addebita né spese di sottoscrizione né spese di rimborso per l’investimento dell’OICVM feeder in sue quote o per la cessione delle stesse. 3.   L’OICVM master assicura che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la sua società di gestione, nonché le autorità competenti, il depositario e il revisore dell’OICVM feeder dispongano tempestivamente di tutte le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, di altri atti normativi comunitari, del diritto nazionale applicabile, del regolamento del fondo o dell’atto costitutivo.
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