Art. 67

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti nello stesso Stato membro, le autorità competenti informano immediatamente l’OICVM feeder di ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o di ogni informazione comunicata ai sensi dell’, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. 2.   Se l’OICVM master e l’OICVM feeder sono stabiliti in diversi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comunicano immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ogni decisione, misura, osservazione sulla mancata osservanza delle condizioni del presente capo o ogni informazione comunicata ai sensi dell’, paragrafo 1, presa in relazione all’OICVM master o, laddove applicabile, alla sua società di gestione, al suo depositario o al suo revisore. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder ne informano immediatamente l’OICVM feeder.
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