Art. 68

Art. 68

In vigore dal 13 lug 2009
1.   La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento pubblicano quanto segue: a) un prospetto; b) una relazione annuale per ogni esercizio; e c) una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio. 2.   Le relazioni annuali e semestrali vengono pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono: a) quattro mesi per la relazione annuale; o b) due mesi per la relazione semestrale.
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