Art. 74

In vigore dal 13 lug 2009
L’OICVM trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM. L’OICVM fornisce su richiesta tale documentazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
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