Art. 89

Art. 89

In vigore dal 13 lug 2009
Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettere e), g) e, h): a) la società di investimento, b) la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
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