Art. 96

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione, al valore dell'esposizione della posizione si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio di cui all'allegato IX, sulla base della qualità creditizia della posizione, che può essere determinata facendo riferimento alle valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna o secondo le modalità di cui all'allegato IX. 2.   Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute. 3.   Qualora una posizione inerente a cartolarizzazione sia oggetto di una protezione del credito finanziata o non finanziata, il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente agli articoli da 90 a 93, in combinato disposto con l'allegato IX. 4.   Fatti salvi l', lettera r) e l', paragrafo 2, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio ai fini dell', lettera a).
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