Art. 93
In vigore dal 14 giu 2006
1. Se sono soddisfatti i requisiti di cui all', il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese può essere modificato conformemente all'allegato VIII, parti da 3 a 6.
2. In nessun caso un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.
3. Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 89, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.
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