Art. 91

In vigore dal 14 giu 2006
Gli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 o il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89, ma che non si avvalgono di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione ai sensi degli , possono adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente alla presente sottosezione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', lettera a), o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all', lettera q) e all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 91 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo