Art. 57
In vigore dal 14 giu 2006
Fatte salve le limitazioni di cui all', i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:
a)
il capitale ai sensi dell' della direttiva 86/635/CEE, se versato, nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;
b)
le riserve ai sensi dell' della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio;
c)
il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell' della direttiva 86/635/CEE;
d)
le riserve di rivalutazione ai sensi dell' della direttiva 78/660/CEE;
e)
le rettifiche di valore ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE;
f)
gli altri elementi ai sensi dell';
g)
gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all', paragrafo 1;
h)
le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all', paragrafo 3.
Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all':
i)
le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;
j)
i beni immateriali di cui all' «Attivo», punto 9, della direttiva 86/635/CEE;
k)
i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;
l)
le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi;
m)
i crediti subordinati e gli strumenti di cui all' e all', paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso superiore al 10 % del capitale;
n)
le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo fino al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all' e all', paragrafo 3, detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui alle lettere e) ed m) per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui alle lettere da l) a p);
o)
le partecipazioni ai sensi dell', punto 10, detenute da un ente creditizio in:
i)
imprese di assicurazione ai sensi dell' della direttiva 73/239/CEE (19). dell' della direttiva 2002/83/CE (20) o dell', lettera b), della direttiva 98/78/CE (21) ,
ii)
imprese di riassicurazione ai sensi dell', lettera c), della direttiva 98/78/CE,
iii)
società di partecipazione assicurativa ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/78/CE;
p)
ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle imprese di cui alla lettera o) in cui ha una partecipazione:
i)
strumenti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,
ii)
strumenti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE;
q)
per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi negativi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti 32 e 33;
r)
l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 % ai sensi dell'allegato IX, parte 4, calcolato secondo le modalità ivi specificate.
Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.
Nel caso degli enti creditizi che siano i cedenti in una cartolarizzazione, sono esclusi dagli elementi di cui alla lettera b) i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate e che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
Storico versioni
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