Art. 95
In vigore dal 14 giu 2006
1. Quando una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate è stata trasferita dall'ente creditizio cedente conformemente all'allegato IX, parte 2, detto ente creditizio può:
a)
nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;
b)
nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente all'allegato IX, parte 2.
2. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, l'ente creditizio cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti dall'allegato IX per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.
Quando l'ente creditizio cedente non riesce a trasferire una parte significativa del rischio di credito conformemente al paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione.
Storico versioni
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