Art. 100

In vigore dal 14 giu 2006
1.   In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto. 2.   A tali fini, per «esposizione rotativa» si intende un'esposizione nella quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.
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Art. 100 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo