Art. 99

In vigore dal 14 giu 2006
Qualora ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio ai sensi dell' si utilizzino le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna, ciò deve avvenire in maniera coerente e in conformità all'allegato IX, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non devono essere utilizzate in maniera selettiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 99 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo