Art. 101

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell' ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o un ente creditizio promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. 2.   Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente creditizio cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, l'autorità competente gli impone quanto meno di detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate. L'ente creditizio rende noto pubblicamente di aver fornito supporto extracontrattuale e l'impatto di tale supporto sul patrimonio di vigilanza.
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Art. 101 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo