Art. 88

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni appartenenti ad una delle classi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e) vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35. 2.   Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35 si utilizzano gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'. Per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzino le stime interne delle perdite in caso di inadempimento, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima della perdita attesa (ELbe) effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta, conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 80. 3.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4. 4.   L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni di cui all', paragrafo 1, lettera g) è pari a zero. 5.   Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punto 35. 6.   Gli importi delle perdite attese per le esposizioni di cui all', paragrafi 11 e 12 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35.
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Art. 88 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo