Art. 84

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Conformemente alla presente sottosezione, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»). Ciascun ente creditizio necessita di un'autorizzazione espressa. 2.   L'autorizzazione viene concessa solo dopo che l'autorità competente abbia accertato che i sistemi utilizzati dall'ente creditizio per la gestione e il rating delle esposizioni soggette a rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, soddisfano i seguenti criteri conformemente all'allegato VII, parte 4: a) i sistemi di rating dell'ente creditizio forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio; b) i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio; c) l'ente creditizio dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza; d) l'ente creditizio raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che siano di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito; e) l'ente creditizio documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida. Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente. 3.   Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti dall'allegato VII, parte 4, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni. 4.   Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nell'allegato VII, parte 4, per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione. 5.   Qualora un ente creditizio non rispetti più i requisiti di cui alla presente sottosezione, presenta all'autorità competente un piano per tornare tempestivamente ad uniformarsi ai requisiti ovvero dimostra che gli effetti di tale mancato rispetto sono irrilevanti. 6.   Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.
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