Art. 85
In vigore dal 14 giu 2006
1. Fatto salvo l', gli enti creditizi, nonché ogni impresa madre e le loro filiazioni applicano il metodo basato sui rating interni per tutte le esposizioni.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all', all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.
Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all', l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 10 a 13.
2. L'applicazione di cui al paragrafo 1 viene realizzata entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con le autorità competenti. L'applicazione viene realizzata secondo condizioni rigorose fissate dalle autorità competenti. Tali condizioni sono stabilite in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo basato sui rating interni o nell'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione.
3. Gli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni per una qualsiasi classe di esposizioni applicano il metodo basato sui rating interni anche alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale.
4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e l', gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell', all'utilizzo del metodo basato sui rating interni non possono valersi nuovamente delle disposizioni della sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e l', gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell', paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione di cui all', paragrafo 8, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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