Art. 66

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli elementi di cui all', lettere da d) a h) sono soggetti alle seguenti limitazioni: a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) è limitato al massimo al 100 % degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k); b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) è limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k); 2.   Il totale degli elementi di cui all', lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k) e per metà dal totale degli elementi di cui all', lettere da d) a h) una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui all', lettere da d) a h), l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all', lettere da a) a c), meno quelli indicati alle lettere da i) a k). Gli elementi di cui lettera r) dell' non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell' conformemente all'allegato IX, parte 4. 3.   Ai fini delle sezioni 5 e 6, le disposizioni della presente sezione vanno lette senza tenere conto degli elementi di cui all', lettere q) e r), e all', paragrafo 3. 4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.
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Art. 66 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo