Art. 71

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all', gli obblighi di cui agli e alla sezione 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. 2.   Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all', gli obblighi di cui agli e alla sezione 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli .
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Art. 71 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo