Art. 73

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli possono rinunciare, nei casi indicati di seguito ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari, che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione: a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie; b) se l'impresa interessata presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa interessata è inferiore al più basso dei due importi seguenti: i) 10 milioni di EUR, ii) 1 % del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi. Nei casi di cui al primo comma, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato. 2.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli e alla sezione 5 su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente creditizio o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell', punto 5, della direttiva 2002/87/CEE, oppure vi detengano una partecipazione. 3.   Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di cui all' su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da essi adottati e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.
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Art. 73 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo