Art. 125

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'. 2.   Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'.
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