Art. 121

In vigore dal 14 giu 2006
Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dall', paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo.
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Art. 121 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo