Art. 117
In vigore dal 14 giu 2006
1. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale su valori emessi da un terzo alle condizioni definite all', paragrafo 3, lettera o), gli Stati membri possono:
a)
considerare il fido come concesso al garante e non al cliente; oppure
b)
considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito all', paragrafo 3, lettera o), è garantito da una garanzia reale alle condizioni ivi menzionate.
2. Nei casi in cui gli Stati membri applicano il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a):
a)
qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella del fido, l'importo del fido che si presume garantito sarà calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui all'allegato VIII;
b)
un disallineamento tra la durata del fido e la durata della protezione sarà trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui all'allegato VIII;
c)
la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui all'allegato VIII.
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