Art. 120

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe. 2.   L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe, non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio. 3.   I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.
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Art. 120 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo