Art. 123

In vigore dal 14 giu 2006
Gli enti creditizi dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti. Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi.
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Art. 123 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo