Art. 118

In vigore dal 14 giu 2006
Qualora in virtù dell', paragrafo 1, un ente creditizio sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione, su base individuale o subconsolidata, o qualora ad un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell', devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.
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