Art. 114

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell', paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o parziali consentite dall', paragrafo 3, lettere f), g), h) e o), possono consentire agli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui agli articoli da 90 a 93, di utilizzare un valore inferiore a quello del fido, purché detto valore non sia inferiore al totale dei valori delle esposizioni verso il cliente o il gruppo di clienti collegati, corretti integralmente. A questi fini per «valore dell'esposizione corretto integralmente» si intende il valore calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*). Quando il presente paragrafo si applica ad un ente creditizio, l', paragrafo 3, lettere f), g), h) e o) non si applica all'ente creditizio in questione. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell', paragrafi da 1 a 3. Le autorità competenti accertano l'adeguatezza delle stime prodotte dall'ente creditizio al fine di ridurre il valore dei fidi per conformarsi alle disposizioni dell'. Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti patrimoniali. Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1 o l'esenzione di cui all', paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi. 3.   Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare i metodi illustrati ai paragrafi 1 e 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell', paragrafi da 1 a 3 effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate. Queste prove di stress periodiche devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente creditizio, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di crisi. L'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi. Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 1 o 2, il valore della garanzia che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell', paragrafi da 1 a 3, è ridotto di conseguenza. Tali enti creditizi includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi: a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra i fidi e tutte le protezioni creditizie ad essi relative; b) le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia accettata inferiore a quello preso in considerazione ai paragrafi 1 e 2; c) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale. 4.   Quando gli effetti delle garanzie reali sono riconosciuti ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono trattare le parti garantite del fido come se fossero fidi nei confronti del datore delle garanzie anziché nei confronti del cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-114

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 114 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo