Art. 112

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ai fini degli articoli da 113 a 117, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi degli articoli da 90 a 93 diversi dalle credit linked note. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, possa essere consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83. 3.   Qualora un ente creditizio si avvalga dell', paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito finanziata è soggetto ai requisiti pertinenti di cui agli articoli da 84 a 89.
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Art. 112 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo