Art. 107

In vigore dal 14 giu 2006
Ai fini dell'applicazione della presente sezione, per enti creditizi si intendono: a) gli enti creditizi, comprese le loro succursali in paesi terzi; b) tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione di ente creditizio e sono state autorizzate in un paese terzo.
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Art. 107 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo