Art. 108

In vigore dal 14 giu 2006
Il fido di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.
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Art. 108 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo