Art. 35
In vigore dal 14 giu 2006
In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente creditizio contravventore in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.
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