Art. 39

In vigore dal 14 giu 2006
1.   La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti: a) enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo; b) enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità: a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti; e b) dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti. 3.   Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.
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Art. 39 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo