Art. 40
In vigore dal 14 giu 2006
1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli , spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.
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