Art. 45
In vigore dal 14 giu 2006
L'autorità competente che, a norma dell' riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente ai seguenti scopi:
a)
per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di sorveglianza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;
b)
per l'irrogazione di sanzioni;
c)
nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;
d)
nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell' o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.
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