Art. 43

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all' . 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'. 3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.
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Art. 43 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo