Art. 46

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all' e all', paragrafo 1 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall', paragrafo 1. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti. Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.
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Art. 46 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo