Art. 50

In vigore dal 14 giu 2006
In deroga all', paragrafo 1 e all', gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 50 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo