Art. 55

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:48:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 55 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo