Art. 56
In vigore dal 14 giu 2006
Ogni qualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui agli articoli da 57 a 61 e agli articoli da 63 a 66.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:48:oj#art-56