Art. 53

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri dispongono almeno che qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE (17), che eserciti presso un ente creditizio l'incarico di cui all' della direttiva 78/660/CEE, all' della direttiva 83/349/CEE, all' della direttiva 85/611/CEE (18) o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente creditizio di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da: a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi, b) pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio, c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve. Gli Stati membri dispongono almeno che lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti o decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge tale incarico. 2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.
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Art. 53 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo