Art. 60

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo 4, sezione 1 o alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui all', lettere da l) a p) detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare. La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.
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Art. 60 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo