Art. 49

In vigore dal 14 giu 2006
Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni: a) alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, b) all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all', paragrafo 1.
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Art. 49 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo