Art. 32

In vigore dal 14 giu 2006
Qualsiasi provvedimento preso in applicazione delle disposizioni dell', paragrafi 2 e 3 o dell' che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della libera prestazione di servizi è debitamente motivato e comunicato all'ente creditizio interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.
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Art. 32 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo