Art. 28

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare. 2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica. 3.   Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1o gennaio 1993.
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Art. 28 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo