Art. 24

In vigore dal 14 giu 2006
1.   Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell', dell', paragrafi da 1 a 3, dell', paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni: a) Le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario. b) Le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo. c) Le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario. d) Le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine. e) L'ente finanziario viene incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, segnatamente ai fini dei requisiti minimi di fondi propri di cui all', per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli articoli da 120 a 122. Queste condizioni vengono verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli . Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sull'ente finanziario secondo le disposizioni dell', paragrafo 1, degli articoli da 19 a 22, dell', degli articoli da 42 a 52 e dell'. 2.   Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.
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Art. 24 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo