Art. 129

In vigore dal 14 giu 2006
1.   In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti: a) il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza; b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all', in collaborazione con le autorità competenti interessate. 2.   Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all', paragrafo 1, all', paragrafo 9 e all' nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione. Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1. Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta sulla domanda. Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1. Il periodo di cui al comma 3 inizia il giorno della ricezione della domanda completa da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1. Quest'ultima trasmette senza indugi la domanda completa alle altre autorità competenti. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 decide in merito alla domanda. Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi. La decisione viene trasmessa al richiedente e alle altre autorità competenti dall'autorità competente di cui al paragrafo 1. Le decisioni di cui al terzo e quinto comma sono riconosciute come determinanti ed applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
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Art. 129 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo