Art. 6

In vigore dal 14 giu 2006
Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano alla Commissione.
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Art. 6 Direttiva (UE) 2006/48 — Testo vigente | Portale Normativo