Art. 11
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.
Esse non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.
2. Gli Stati membri esigono:
a)
che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; e
b)
che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.
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